LEGGE 17 aprile 2015, n. 43

  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00060)
(GU n.91 del 20-4-2015)

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N. 7
 
    All'articolo 1:
    al comma 1, capoverso, le  parole:  «da  tre  a  sei  anni»  sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»;
    al comma  2,  capoverso  «Art.  270-quater.1»,  dopo  la  parola: «viaggi» sono inserite le  seguenti:  «in  territorio  estero»  e  le parole: «da tre a sei  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da cinque a otto anni»;
    al comma 3:
    alla lettera a), dopo la parola: «comportamenti» e'  inserita  la seguente: «univocamente»;
    alla lettera b), dopo le parole:  «il  fatto»  sono  inserite  le seguenti: «di chi addestra o istruisce»;
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis.  La  condanna  per  i  delitti  previsti  dagli  articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la  pena  accessoria  della  perdita  della  potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore».

    All'articolo 2:
    al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
    «b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: "e'  punito con la reclusione da  uno  a  quattro  anni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "e' punito con la reclusione da due a cinque anni"»;     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice  di  procedura  penale  e' inserito il seguente:
    "Art. 234-bis. - (Acquisizione di documenti e dati  informatici).
-  1.  E'  sempre  consentita  l'acquisizione  di  documenti  e  dati informatici  conservati   all'estero,   anche   diversi   da   quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo  caso,  del legittimo titolare".
    1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) e'  aggiunta  la seguente:
    "m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso  di  documento di identificazione falso previsti dall'articolo  497-bis  del  codice penale";
    b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) e' abrogata.
    1-quater.  All'articolo  226  delle  norme  di   attuazione,   di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
    a) al comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "quando  sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti  la  prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4  e  51, comma 3-bis, del codice" sono aggiunte le  seguenti:  ",  nonche'  di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del  codice,  commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche";
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    "3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3,  il  procuratore puo' autorizzare, per un periodo non superiore a  ventiquattro  mesi, la conservazione dei  dati  acquisiti,  anche  relativi  al  traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,  quando gli stessi sono indispensabili  per  la  prosecuzione  dell'attivita' finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1"»;
    al comma 2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati  ai  sensi del presente comma e dei  commi  3  e  4  del  presente  articolo  in un'apposita sezione della relazione annuale di cui  all'articolo  113
della legge 1° aprile 1981, n. 121»;
    al  comma  3,  dopo  le  parole:  «su  richiesta   dell'autorita' giudiziaria procedente,» sono inserite le seguenti:  «preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di  cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio  2005,  n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n. 155,»;
    al comma 4:
    al primo periodo, dopo le parole: «il pubblico ministero  ordina, con decreto motivato,» sono inserite  le  seguenti:  «preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma  2 dell'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,»;     dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  «In  caso  di contenuti  generati  dagli   utenti   e   ospitati   su   piattaforme riconducibili a soggetti terzi, e' disposta  la  rimozione  dei  soli specifici contenuti illeciti»;
    al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «, garantendo comunque, ove tecnicamente  possibile,  la  fruizione  dei contenuti estranei alle condotte illecite».

    All'articolo 3:
    al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», le parole: «euro 247»  sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000»;
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
    «3-bis.  Al  fine  di  assicurare   al   Ministero   dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35  e  55  del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,  nonche' le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato  dal  comma  3-ter  del presente   articolo,   comunicano   tempestivamente   alle   questure territorialmente competenti le informazioni e i  dati  ivi  previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici,  secondo  modalita'  e tempi stabiliti con decreto del  Ministro  dell'interno,  sentito  il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  da  adottare  entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto.
    3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8,  e  successive   modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: "A decorrere  dal  5  aprile  2015,  le imprese sono tenute ad utilizzare" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Le imprese possono utilizzare";
    b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli  esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione  univoca  lungo tutta la catena della fornitura e  durante  l'intero  ciclo  di  vita dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli  esplosivi  che consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto  previsto  dal comma 1";
    c) al comma 5 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica  del sistema di raccolta dei dati per assicurare la  sua  efficacia  e  la qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i  dati  raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi".
    3-quater.  Gli  obblighi   per   le   imprese,   previsti   dalle disposizioni di cui al  comma  3-ter,  si  applicano  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
    3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
    3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle  attivita'  autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i  caricatori  di  cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo".
    3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La denuncia  e'  altresi' necessaria per i soli caricatori in  grado  di  contenere  un  numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un  numero  superiore  a  15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110,  e  successive modificazioni".
    3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale,  dopo le parole: "detiene armi o" sono inserite  le  seguenti:  "caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni, o".
    3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,  detiene  caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo  comma,  secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n. 773, introdotto dal  comma  3-septies  del  presente  articolo,  deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015.
Sono  fatte  salve le ipotesi  di  esclusione  dall'obbligo  di  denuncia  previste  dal medesimo articolo 38, secondo comma.
    3-decies. Dopo  il  comma  2  dell'articolo  13  della  legge  11 febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente:
    "2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2,  l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile  rientrante  tra  le armi  da  fuoco  semiautomatiche  somiglianti  ad  un'arma  da  fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7,  dell'allegato  I  alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  nonche'  con l'uso di armi  e  cartucce  a  percussione  anulare  di  calibro  non superiore a 6 millimetri Flobert".
    3-undecies.  Alle  armi  escluse  dall'uso  venatorio  ai   sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, introdotto dal comma 3-decies del presente  articolo,  detenute  alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla  detenzione vigenti anteriormente alla medesima data.  In  caso  di  cessione,  a qualunque  titolo,  delle  armi  medesime,  si  applicano  i   limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo  periodo,  della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»;     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  di quella della detenzione di  armi  comuni  da  sparo  e  dei  relativi caricatori,  nonche'  tracciabilita'  delle  armi  e  delle  sostanze esplodenti».
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
    «Art. 3-bis. -  (Modifiche  all'ordinamento  penitenziario  e  al codice di procedura penale). - 1. All'articolo 4-bis, comma 1,  della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  dopo  le  parole:  "630  del  codice penale," sono inserite le seguenti: "all'articolo 12, commi  1  e  3, del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive modificazioni,".
    2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di  procedura  penale, dopo la lettera m-bis),  introdotta  dall'articolo  2,  comma  1-ter, lettera a), del presente decreto, e' aggiunta la seguente:
    "m-ter)  delitti  di   promozione,   direzione,   organizzazione, finanziamento  o  effettuazione  di  trasporto  di  persone  ai  fini dell'ingresso  illegale  nel   territorio   dello   Stato,   di   cui all'articolo 12, commi 1 e 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 286, e successive modificazioni"».

    All'articolo 4:
    al comma 1:
    dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
    «b-bis)  all'articolo  17,  comma  1,  dopo   le   parole:   "dal procuratore della Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  di distretto ove dimora la persona," sono  inserite  le  seguenti:  "dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste  dall'articolo  371-bis  del  codice  di  procedura penale,"»;
    alla  lettera  d),  capoverso  «Art.  75-bis»,  il  comma  1   e' sostituito dal seguente:
    «1.  Il  contravventore  al  divieto  di   espatrio   conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni»;     alla rubrica, dopo le parole: «misure di  prevenzione  personali» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali».
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
    «Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). - 1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1,  del  codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito  dall'articolo  123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico  telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal  fornitore  fino al 31 dicembre 2016 per finalita' di accertamento e  repressione  dei reati.  Per  le  medesime  finalita'  i  dati  relativi  al  traffico telematico effettuato a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi  comunque  i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino  al 31 dicembre 2016.
    2. I dati relativi alle chiamate  senza  risposta,  effettuate  a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016.
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi  a decorrere dal 1° gennaio 2017».

    All'articolo 5:
    al comma 1:
    al secondo periodo, le  parole:  «puo'  essere»  sono  sostituite dalla seguente: «e'» e le parole: «non superiore a 200  unita'»  sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 200 unita'»;
    dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente puo' essere incrementato fino a 300 unita', compatibilmente con le complessive  esigenze  nazionali di ordine e sicurezza pubblica»;
    al comma 2, le parole da: «Ai fini dell'attuazione del  comma  1» fino a: «n. 39, e, quanto a euro 14.830.629,00» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione del  comma  1  e'  autorizzata  la spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con  specifica  destinazione di euro 29.669.870 per il personale di cui al comma 74  dell'articolo 24  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  successive modificazioni, e di 0,8 milioni di euro per il personale  di  cui  al comma  75  del  medesimo  articolo  del  predetto  decreto-legge.  Al relativo  onere  si  provvede,  quanto  a  euro  3.441.406,  mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale  per  le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo  1-septies  del decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39,  quanto  a  euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni  finanziarie  di  parte corrente  aventi  la  natura   di   spese   rimodulabili   ai   sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009, n. 196, iscritte  nella  missione  "Fondi  da  ripartire",  programma "Fondi  da  assegnare",  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno e, quanto  a  euro  12.197.835,»  e  le  parole:  «spese rimodulabili di cui all'articolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la  natura  di  spese rimodulabili ai sensi dell'articolo»;
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
    «3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine  di  assicurare  la  tutela  degli interessi nazionali, e' autorizzata, fino al 30  settembre  2015,  la spesa  di  euro  40.453.334  per  il  potenziamento  del  dispositivo aeronavale di sorveglianza e  sicurezza  nel  Mediterraneo  centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015,  si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27  dicembre 2006, n.  296.  Il  Governo  riferisce  alle  competenti  Commissioni parlamentari,  entro  il  15  giugno  2015,  sugli   sviluppi   della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.
    3-ter.  Allo  scopo  di  garantire  maggiore  disponibilita'   di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio  e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,  l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo  1,  comma 264, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  nei  limiti  fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133, e successive modificazioni, e' autorizzata ad anticipare  al  15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi  carabinieri  da  trarre  dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento  di allievi carabinieri effettivi  in  ferma  quadriennale,  che  abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.
    3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle  modalita'  previste  dall'articolo  66,  comma  10,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    3-quinquies. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del comma 3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794  per  l'anno 2015 e a  euro  1.054.313  per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  finanziarie   di   parte corrente  aventi  la  natura   di   spese   rimodulabili   ai   sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009, n. 196, iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della difesa.
    3-sexies.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  codice   della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC),  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate  le  modalita'  di  utilizzo,  da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a  pilotaggio  remoto, comunemente denominati "droni", ai fini del controllo del  territorio per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare  riferimento  al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata  e  ambientale.  All'attuazione  del  presente  comma  si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
    «Art. 5-bis. - (Affidamento in custodia  giudiziale  di  prodotti energetici sottoposti a  sequestro).  -  1.  Al  fine  di  potenziare l'attivita'  di  controllo  del   territorio   per   contrastare   il terrorismo,  anche  internazionale,  e  di  accrescere  la  sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a  tutela  del  bilancio  pubblico, l'autorita' giudiziaria puo' affidare  in  custodia  giudiziale  alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  ove  ne facciano  richiesta,  per  l'impiego  nelle  relative  attivita',   i prodotti energetici idonei alla carburazione e  alla  lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40  e  49 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n. 504,  e  successive  modificazioni.  Nel  caso  di  dissequestro  dei prodotti, all'avente diritto e' corrisposto un  indennizzo  calcolato sulla base del valore  medio  del  prezzo  al  consumo,  riferito  al momento del sequestro, come  rilevato  periodicamente  dal  Ministero dello  sviluppo  economico  ovvero,  in  mancanza,  da  pubblicazioni specializzate di settore».

    All'articolo 6:
    al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo  periodo,  dopo le parole: «al procuratore generale di cui al comma 2» sono  inserite le seguenti: «e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;    
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354,  dopo  le  parole:  "procuratore  nazionale  antimafia"  sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e le parole:  "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti:  "nell'articolo  51, commi 3-bis e 3-quater"»;
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».
    Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
    «Art.  6-bis.  -  (Modifiche  alla  disciplina  in   materia   di collaboratori di giustizia). - 1. Al decreto-legge 15  gennaio  1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n. 82,  e  successive  modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 11:
    1) al comma 2, le parole: "comma  3-bis"  sono  sostituite  dalle seguenti: "commi 3-bis e  3-quater",  dopo  le  parole:  "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite  le  seguenti:
"e antiterrorismo" e l'ultimo periodo e' soppresso;
    2) al comma 4, le parole: "il parere  del  procuratore  nazionale antimafia  e"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il   parere   del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche'" e  dopo  le parole:  "il  procuratore  nazionale  antimafia"  sono  inserite   le seguenti: "e antiterrorismo";
    3) ai commi  5  e  6,  dopo  le  parole:  "procuratore  nazionale antimafia",  ovunque  ricorrono,  sono  inserite  le   seguenti:   "e antiterrorismo";
    b) all'articolo  16-octies,  comma  1,  le  parole:  "procuratore nazionale antimafia o" sono sostituite dalle  seguenti:  "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e";
    c) all'articolo 16-nonies:
    1) al comma 1, le parole: "sentiti i procuratori generali  presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia" sono  sostituite  dalle seguenti:   "sentito   il   procuratore   nazionale    antimafia    e antiterrorismo";
    2) al comma 2,  al  primo  periodo,  le  parole:  "i  procuratori generali  o  il  procuratore  nazionale  antimafia  forniscono"  sono sostituite dalle seguenti:  "il  procuratore  nazionale  antimafia  e antiterrorismo fornisce" e, al secondo periodo, la parola: "allegano" e' sostituita dalla seguente: "allega".
    Art. 6-ter. - (Modifica all'articolo 47 del  decreto  legislativo 21 novembre 2007, n. 231). - 1. All'articolo 47, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: "o al terrorismo"».

    All'articolo 7:
    al comma 1,  capoverso  «Art.  53»,  comma  3,  le  parole:  «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «adottato  dal Ministro   dell'interno,   previa   comunicazione   alle   competenti Commissioni parlamentari,».

    All'articolo 8:
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Fino al 31 gennaio 2018:
    a) non possono essere  autorizzate,  ai  sensi  dell'articolo  18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il  segreto  di  Stato  a  norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007,  ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo  comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302,  306,  secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;
    b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della  legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni,  la  qualifica  di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del  2007,  al  concorso  alla  tutela delle strutture e del personale del Dipartimento  delle  informazioni per  la  sicurezza  (DIS)  o  dei  Servizi  di  informazione  per  la sicurezza;
    c) le identita' di copertura, di cui all'articolo  24,  comma  1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono  essere  utilizzate  negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo  19  della  medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita'  riservate all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente  all'opposizione della causa di giustificazione;
    d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del  direttore  generale  del  DIS  o  dei   direttori   dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di  cui agli articoli 4, 6  e  7  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e successive  modificazioni,  a  deporre  in  ogni  stato  o  grado  di procedimento con identita' di copertura»;
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
    «2-bis. E' affidato all'AISE il compito di svolgere attivita'  di informazione,  anche  mediante  assetti   di   ricerca   elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari,  economici,  scientifici  e  industriali  della  Repubblica italiana.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  informa  il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica  con  cadenza mensile circa le attivita' di ricerca elettronica».

    All'articolo 9:
    al comma 1, lettera a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «e le parole: "nell'articolo 51 comma 3-bis" sono  sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"»;
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della  Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
    "2-bis. Il  procuratore  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis  accede  al registro delle notizie di reato, al registro di cui  all'articolo  81 del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a  tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al  procedimento per  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione.  Il  procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresi', alle banche di dati  logiche  dedicate  alle  procure  distrettuali   e   realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della  Direzione  nazionale antimafia e antiterrorismo"»;    
al comma 4, lettera b),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In  relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei  servizi  centrali  e  interprovinciali  delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne  l'impiego a fini investigativi"»;    
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
    «4-bis. All'articolo 724, comma 2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: "comma  3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater".
    4-ter. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del  Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: "comma  3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater"  e  dopo  la parola: "antimafia" sono aggiunte le seguenti: "e antiterrorismo"».

    All'articolo 12:
    al comma 9, le parole: «dell'Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)» sono sostituite dalle seguenti: «del Daesh».

    All'articolo 13:
    al comma 1, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite  dalle seguenti: «14 febbraio 2015»  e  le  parole:  «euro  1.348.239»  sono sostituite dalle seguenti: «euro 92.998»;
    il comma 2 e' soppresso;
    al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del  30 settembre  2015,  la   partecipazione   dell'Italia   alla   predetta operazione  sara'  valutata,  sentite   le   competenti   Commissioni parlamentari, in  relazione  agli  sviluppi  della  vicenda  dei  due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India»;
    al comma 6, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite  dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
    al comma 7, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite  dalle seguenti: «31 marzo 2015» e le parole: «euro 448.766» sono sostituite dalle seguenti: «euro 147.945».

    All'articolo 14:
    dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
    «6-bis. E' autorizzata, per l'anno  2015,  l'ulteriore  spesa  di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero  alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari  con le modalita' di cui  all'articolo  573  del  codice  dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

    All'articolo 15:
    al comma 4, primo periodo, le parole: «che partecipa  alle»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «impiegato  nelle  attivita'   di   cui all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle»;
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
    «6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;
    b) al comma 4:
    1) le parole: "e della partecipazione di personale militare  alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente  decreto"  e le parole: "nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e" sono soppresse;
    2) le parole: "individuate con il decreto di cui al comma 1" sono sostituite  dalle  seguenti:  "soggette  al  rischio  di   pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti,  tenuto  conto  dei  rapporti periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)";
    c) al comma 5, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite  dalle seguenti: "30 giugno 2016";
    d) al comma 5-bis, le  parole:  "di  cui  al  comma  1",  ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4".
    6-ter.  All'articolo  111,  comma  1,  lettera  a),  del   codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: ", anche  con  le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto 2011, n. 130" sono soppresse.
    6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e  6-ter  entrano in vigore il 1° giugno 2015.
    6-quinquies.   Ogniqualvolta   siano   impiegate   nel   contesto internazionale Forze di polizia a ordinamento  militare,  il  Governo specifica nella  relazione  quadrimestrale,  e  comunque  al  momento dell'autorizzazione o della  proroga  della  missione  stessa,  se  i militari in oggetto rientrino  sotto  il  comando  della  Gendarmeria europea (Eurogendfor)».

    All'articolo 17:
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. Il Ministro degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative  che  intendano  operare  per  i  fini umanitari  nei  Paesi  di  cui  al  comma  1,  coinvolgendo  in   via prioritaria  le  organizzazioni   di   comprovata   affidabilita'   e operativita' gia' operanti in loco».

    All'articolo 18:
    al comma 4, le parole: «di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di  Sicurezza  delle  Nazioni Unite»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  un  fondo,  con  una dotazione di euro  500.000,  per  la  campagna  di  promozione  della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle  Nazioni  Unite, anche  mediante  il  cofinanziamento  di   programmi   di   tirocinio curriculare presso uffici  all'estero  di  cui  all'articolo  30  del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive modificazioni, promossi da universita' o da altri istituti di  istruzione  universitaria  abilitati  al   rilascio   di   titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea  e  di  laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n.  948.  Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a  carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I  programmi  di  tirocinio  promossi  dalle universita' partecipanti prevedono il riconoscimento  di  almeno  due crediti formativi universitari per mese di attivita'»;
    al comma 9, primo  periodo,  le  parole:  «euro  1.372.327»  sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.438.207».

    All'articolo 19:
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.  Nei  casi  di  cui  all'articolo   4,   comma   1,   del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonche' di cui  all'articolo  23-bis del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della  cooperazione internazionale puo' collocare  fuori  ruolo  funzionari  appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai  sensi  della  legge  27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del  Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con  le  modalita'  e  per  gli  effetti previsti  dalle  predette  disposizioni.  Il  Ministero  sospende  la corresponsione della  retribuzione  in  tutte  le  sue  componenti  a decorrere dal collocamento fuori ruolo».
    Al capo IV, dopo l'articolo 19 e' aggiunto il seguente:
    «Art.  19-bis. -  (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza   dei viaggiatori). -  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della cooperazione  internazionale,  avvalendosi   anche   del   contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi  della  legge  3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio  sito  web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumita' dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.
    2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione internazionale indica altresi', anche tramite  il  proprio  sito  web istituzionale, comportamenti  rivolti  ragionevolmente  a  ridurre  i rischi, inclusa  la  raccomandazione  di  non  effettuare  viaggi  in determinate aree.
    3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero  ricadono nell'esclusiva responsabilita' individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi».

    All'articolo 20:
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    «5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia,  previo  parere del  Consiglio  superiore   della   magistratura,   e'   determinata, nell'ambito della dotazione organica  complessiva  del  personale  di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale  antimafia e antiterrorismo, tenuto  conto  dell'istituzione  di  due  posti  di procuratore aggiunto»;
    al comma 6:
    all'alinea, le parole: «euro 874.926.998» sono  sostituite  dalle seguenti: «euro 871.072.635»;
    alla lettera a), le parole: «euro  843.900.891»  sono  sostituite dalle seguenti: «euro 840.046.528»;
    alla lettera b), dopo le parole: «comma 273,»  sono  inserite  le seguenti: «primo periodo,»;
    alla lettera c), dopo le parole: «comma 273,»  sono  inserite  le seguenti: «primo periodo,».